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Diniego rinnovo permesso di soggiorno

22/07/2013

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art.5, comma 5 del Testo unico per l’immigrazione

Il cittadino straniero che soggiorna in Italia con la propria famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispone, è escluso da qualsiasi automatismo ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Prima di adottare un provvedimento di diniego l’amministrazione deve procedere ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero e dei suoi familiari. E’ quanto afferma la sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 3 luglio 2013, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione). Si tratta della parte che prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto” e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”.
La questione di legittimità costituzionale del art. 5, comma 5, del Testo unico per l’immigrazione era stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, chiamato a decidere della legittimità di un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato nei confronti di uno straniero condannato per un reato rientrante tra quelli previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ad avviso del giudice amministrativo la norma del testo unico che prevede la tutela rafforzata e quindi una valutazione comunque discrezionale in presenza di legami familiari non era applicabile nel caso di specie, trattandosi di uno straniero che pur avendo una famiglia in Italia non aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, avendo contratto matrimonio ed avuto figli in Italia successivamente al suo ingresso. Da qui l’illegittimità di una norma in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost., perché discrimina tra situazioni identiche dal punto di vista sostanziale, ledendo i diritti fondamentali degli stranieri e dei loro familiari per una ragione di carattere meramente formale, consistente nella mancata presentazione di un’istanza amministrativa.

Quadro giuridico attuale
L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede una tutela rafforzata contro l’allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, stabilendo che “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali. Pertanto nei confronti di coloro che hanno “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” non trovano applicazione per legge quelle norme che prevedono un automatismo ostativo, ovvero impongono all’Amministrazione di procedere senz’altro al diniego del permesso di soggiorno in presenza di condanne, anche in via non definitiva, per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998. In definitiva, per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, così come per coloro che richiedono un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è prevista sempre una valutazione discrezionale della pericolosità attuale dello straniero da parte della pubblica amministrazione, che deve tenere conto di elementi quali la durata del soggiorno, il grado di inserimento sociale e lavorativo dello straniero e i suoi legami familiari, senza che l’autorità amministrativa possa, in tali ipotesi eccezionali, rifiutare il permesso di soggiorno o il suo rinnovo automaticamente per il solo fatto dell’intervenuta condanna.

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Pubblicato il: Lunedì, 22 Luglio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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