03/03/2014
Il piano contiene misure per attirare gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane“Destinazione Italia”
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 la legge del 21 febbraio 2014, n. 9 con cui è stato convertito in legge con modifiche il Decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”. Il piano è stato presentato nel settembre del 2013 per attirare gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane. Tra le misure previste ve ne erano anche diverse volte a favorire l’ingresso di stranieri in grado di apportare un contributo alla crescita del Paese.
In particolare, l'art. 5 del decreto appena convertito (commi 7, 8 e 9) introduce alcune semplificazioni per il rilascio dei visti di ingresso e contiene modifiche a diverse disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. n. 286/98), al fine di agevolare l’ingresso in Italia di investitori, studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati.
Nel dettaglio, in merito alle procedure di agevolazione per il rilascio dei visti, si prevede che i ministeri competenti (Esteri, Interno e Lavoro) individuino con apposito decreto forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
Il comma 8 dell’articolo 5 prevede, inoltre, alcune facilitazioni per categorie di stranieri il cui ingresso è particolarmente significativo per la promozione del “sistema Italia”, in coerenza con quanto previsto nel piano “Destinazione Italia”. In particolare, attraverso la modifica ad alcune disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione, si prevede:
• l’esenzione (modificando l'articolo 9, comma 2-bis del T.U.) dal test di italiano per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo agli stranieri in Italia per svolgere attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
• la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello (modificando l’articolo 22, comma 11-bis del T.U.), così come già previsto per i possessori di master di secondo livello. Tale modifica completa quella già introdotta con il decreto lavoro (legge n. 99/2013), grazie alla quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia non solo un dottorato o un master di II livello, come in passato, ma anche una laurea (triennale o specialistica), possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale poter cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. Ora espressamente tale possibilità viene prevista anche a favore degli studenti che conseguono in Italia un master di I livello.
• la semplificazione della procedura per l’attestazione delle risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia di ricercatori stranieri (modificando l’articolo 27 ter, del T.U.) e l'eliminazione dell’obbligo di attestare l’idoneità abitativa nel caso di ricongiungimento di famigliari di ricercatori stranieri (modificando l’articolo 27 ter, del T.U.);
• l’eliminazione della necessità di coerenza tra titolo di studio posseduto e qualifica professionale per i lavoratori altamente qualificati (modificando l’articolo 27 quater, del T.U.). La modifica normativa mira a svincolare il requisito del titolo di istruzione superiore da quello “aggiuntivo” del riconoscimento della “qualifica professionale superiore”, così da allineare la norma in esame con il dettato della direttiva 2009/50/CE Blue Card, recepita dal decreto legislativo n.108/2012 (articolo 1, comma 1, lettera a). In definitiva, grazie alla modifica introdotta, si considera il requisito della qualifica di istruzione superiore posseduta dallo straniero di per sé sufficiente per il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011. La misura supera un’incertezza interpretativa che, nella prassi, ha ostacolato l’applicazione in Italia della nuova normativa europea sulla Blue Card.
• l’eliminazione delle quote per studenti stranieri nelle università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso (il comma 4 dell'articolo 39 del T.U. è abrogato). Le quote, si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto, non sono state finora mai superate e la loro eliminazione corrisponde quindi ad una finalità di semplificazione, coerente con l’intento di attrarre in Italia il maggior numero possibile di studenti stranieri.