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Decreto flussi 2017, via alle domande per lavoro stagionale

28/03/2017

17.000 sono le quote destinate all’ingresso per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero

A partire da oggi 28 marzo e fino al 31 dicembre 2017 è possibile inviare le istanze per l'ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per svolgere lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Le quote previste dal decreto flussi 2017 per l’ingresso dei lavoratori stagionali dall’estero sono 17.000. Potranno entrare in Italia lavoratori stagionali da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 2.000 quote delle 17.000 sono destinate a persone non comunitarie indipendentemente dalla cittadinanza che sono entrate per svolgere lavoro stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni e per le quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Le istanze potranno essere spedite utilizzando la stessa procedura online degli scorsi anni, accedendo al sito https//:nullaostalavoro.dlci.interno.it. Anche in Trentino le domande possono essere presentate utilizzando la stessa procedura online direttamente dai datori di lavoro interessati oppure appoggiandosi alle associazioni di categoria o ai patronati accreditati.
Ricordiamo che il decreto flussi 2017 prevede in totale 30.850 quote, delle quali 13.850 unità sono riservate per ingressi per lavoro non stagionale e autonomo di cui:
- 500 ingressi di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- 100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato sono autorizzati:
a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo sono autorizzati:
a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le Direzioni territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

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Pubblicato il: Martedì, 28 Marzo 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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