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Decreto flussi 2014, invio delle domande

29/12/2014

Previste 17.850 quote destinate in particolare alle conversioni dei permessi di soggiorno e agli ingressi per lavoro autonomo

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014". A partire dalle ore 9.00 del 30 Dicembre 2014 sarà possibile l'invio delle domande collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp .
Le domande potranno essere presentate fino al 30 Agosto 2015. La quota complessiva ammessa è di 17.850 lavoratori stranieri e riguarda soprattutto le conversioni e gli ingressi per lavoro autonomo.
La ripartizione delle quote:
• 4050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 6000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
• 1050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
• 1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
• 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
• 1000 quote per l'ingresso di lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
• 2.400 quote destinate all'ingresso di lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
• 100 quote riservate a lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Nell’ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità per l’ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015

Chiarimenti sulle conversioni
Si ricorda che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.
Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare congiunta del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 05.11.2013, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
A tal fine le Direzioni territoriali del lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione).
In merito la circolare precisa, altresì che il nuovo rapporto di lavoro potrà instaurarsi solo alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale che dovrà comunque essere non inferiore a tre mesi.
La circolare contiene anche alcuni chiarimenti sulla conversione di un permesso di soggiorno per avviare una start up innovativa, rinviando in generale alla linee guida già predisposte in merito dal ministero dello Sviluppo Economico.

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Pubblicato il: Lunedì, 29 Dicembre 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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