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Conversione patenti dello Srilanka

28/09/2016

La procedura è prevista dall’articolo 8 dell’Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

Per la conversione di ogni patente di guida srilankese è necessario chiedere prima all’Ambasciata dello Sri Lanka in Italia, previo l’esibizione della patente di guida originale, il certificato di validità e autenticità. Tale certificato non sarà più rilasciato al richiedente ma verrà inoltrato direttamente all’ufficio della Motorizzazione che ne farà richiesta a seguito della domanda di conversione che verrà presentata dall’interessato. La nuova procedura - in vigore dall'1 dicembre 2015 - è prevista dall’articolo 8 dell’Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida e riportata da una circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Secondo la nuova procedura, quindi, prima di presentare la richiesta di conversione della patente srilankese all’ufficio della Motorizzazione il cittadino dovrà richiedere all’Ambasciata dello Sri Lanka il certificato di validità e autenticità, rendendo noto presso quale ufficio della Motorizzazione intende inoltrare la domanda di conversione.
Successivamente l’interessato (o suo delegato) presenterà la domanda di conversione della patente di guida srilankese presso un ufficio della Motorizzazione con tutta la documentazione necessaria unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Ambasciata a seguito della richiesta del certificato di validità e autenticità.

Documenti necessari per la conversione per i titolari di patenti di altri Stati esteri non UE ove sussistono rapporti di reciprocità:

Compilare il modello TT 2112

Presentare:
documento d’identità in corso di validità
patente estera originale e due fotocopie che vanno consegnate (viene stampato un nuovo documento)
la ricevuta della richiesta del certificato di validità e autenticità presso l’Ambasciata di Sri Lanka
traduzione della patente non comunitaria (da farsi presso la rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente – Consolato od Ambasciata) ad esclusione della patente Svizzera e macedone
due fotografie recenti formato tessera su sfondo bianco ed a capo scoperto su carta non termica firmate sul retro
certificato medico in bollo con fotografia rilasciato da medico autorizzato e relativa fotocopia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione in carta libera attestante la data di prima residenza in Italia e i dati relativi alla patente di guida
se la pratica non viene presentata dall'interessato il modello TT 2112 (firmato dal candidato) dovrà essere accompagnato da delega in carta semplice e dai documenti d'identità in corso di validità, in originale o in fotocopia, del delegante e del delegato

Nota. Le firme riportate sulle traduzioni, attestazioni di autenticità ed individualità, rilasciate da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, devono essere legalizzate presso la Prefettura o Commissariato del Governo

La patente di guida deve essere in corso di validità e deve essere stata conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia. Se il conducente è residente in Italia da più di 4 (quattro) anni, verrà disposto un provvedimento di revisione patente per l’accertamento dei requisiti tecnici (esame di teoria e guida). I cittadini non comunitari devono esibire il permesso di soggiorno in originale ed in corso di validità.

Tariffe:
Diritti € 10,20 su c.c.p. 400382 intestato a:
Tesoreria Prov.le della Provincia Autonoma di Trento M.C.T.C.
Bollo € 32,00 su c.c.p. 4028 intestato a:
Direzione Generale M.C.T.C. Imposta di Bollo ROMA

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Pubblicato il: Giovedì, 29 Settembre 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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