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Con la ricevuta si può lavorare

07/12/2011

Nel decreto "salva-Italia" vi è la norma che legittima il lavoratore a lavorare in attesa del permesso

Una pratica già in essere dal 2006 quando l'allora ministro dell'Interno Giuliano Amato con una direttiva precisava che coloro che erano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno potevano soggiornare regolarmente in Italia ed esercitarne i diritti previsti. Oggi con la disposizione normativa introdotta nel famoso decreto "salva-Italia" del Governo Monti, viene sancito definitivamente questo diritto allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Ecco il testo dell'articolo 40 comma 3 del cosiddetto decreto "salva-Italia" che introduce un nuovo comma dopo il comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione):
“9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività dì lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.”

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Pubblicato il: Mercoledì, 07 Dicembre 2011 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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