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Chi dispone delle espulsioni amministrative

25/01/2009

Il testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. N. 286/1998) prevede le seguenti modalità di espulsione: espulsione amministrativa; espulsione come misura di sicurezza...

Il testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. N. 286/1998) prevede le seguenti modalità di espulsione: espulsione amministrativa; espulsione come misura di sicurezza; espulsione come sanzione sostitutiva della pena; espulsione come sanzione alternativa; espulsione per motivi di terrorismo. L'espulsione amministrativa viene disposta dal ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o dal Questore quando: lo straniero è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto; non è stato chiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge (entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso), a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore; il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato; il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e lo straniero non ne ha chiesto il rinnovo; lo straniero appartiene ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423/56 o di cui all'art. 1 della legge n. 575/65 (persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità oppure indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso). L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 (art. 13, comma 3 del D. Lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02 e dalla L. 24 luglio 2008 n. 125). L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5 dell’art. 13 del D. Lgs. 286/98: "nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il Questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento". Il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al Giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei Centri di identificazione ed espulsione. Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (art. 13, D. Lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02 e dalla L. 271/04). Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera (art. 13, D. Lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02 e dalla L. 271/04). Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di reingresso dura per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia (art. 13, comma 14, D. Lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02). Secondo l’art. 19 del D. Lgs. 286/98, in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non è inoltre consentita l'espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato, nei confronti:

  1. degli stranieri minori di diciotto anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
  2. degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9 (si veda la lett. b, par. 3);
  3. degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana;
  4. delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
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Pubblicato il: Lunedì, 06 Luglio 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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