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Benefici economici per gli immigrati

25/02/2013

Nell'accesso alle prestazioni sociali di natura economica non devono esserci diseguaglianze fra cittadini

Per usufruire di prestazioni sociali di natura economica non devono esserci diseguaglianze fra cittadini - ad esempio sul periodo di residenza sul territorio regionale o provinciale - e per accedere al fondo di non autosufficienza non serve essere in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale che si è pronunciata recentemente in merito a due disposizioni contenute nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Calabria.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della legge n. 12 del 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, contro i quali aveva presentato ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 10 di questa legge, che prevede che per l’accesso a prestazioni di assistenza sociale aventi “natura economica” sia previsto per i cittadini di Stati non appartenenti all’Ue, “un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in Provincia di Bolzano”, in quanto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. Per la Consulta, infatti, “la previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza”.
Con un'altra sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria del 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), “nella parte in cui stabilisce che i cittadini non comunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, devono essere in possesso di ’regolare carta di soggiorno’”. Secondo la Corte, la norma censurata violerebbe l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, eccedendo la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi sociali, e non sarebbe, altresì, conforme al disposto dell’art. 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che equipara gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata annuale ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

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Pubblicato il: Giovedì, 21 Febbraio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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