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Autocertificazioni, nuova proroga

08/01/2014

Rinviata al 30 giugno 2014 la piena parificazione ai cittadini italiani in materia di autocertificazione

La completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto alle autocertificazioni è stata rinviata al 30 giugno 2014. Lo stabilisce il Decreto Legge 150 del 30 dicembre 2013. Per ulteriori sei mesi non si potranno ancora usare le dichiarazioni sostitutive al posto dei certificati previsti espressamente dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, ovvero il relativo regolamento di attuazione. Quindi, a titolo di esempio, la Questura potrà ancora chiedere il certificato del casellario giudiziale, quello per i carichi pendenti, l'iscrizione a un corso di studio o l'iscrizione al Centro per l'Impiego.
La Legge 183 del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, aveva reso obbligatorie le autocertificazioni in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, con un’eccezione, cioè la misura non vale per “le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”. Nel marzo del 2012, però, in fase di conversione in legge del decreto sulle semplificazioni, questa eccezione era stata soppressa. La nuova norma doveva entrare in vigore il 1 gennaio 2013, per dare il tempo ai ministeri competenti di definire le modalità di acquisizione d’ufficio dei dati da parte delle Questure e Prefetture attraverso il collegamento con le diverse banche dati. A gennaio 2013 tali modalità non erano ancora state definite e così si è proceduto a un primo rinvio di sei mesi, prorogato di ulteriori sei mesi. Arrivati a gennaio 2014 la situazione non è ancora cambiata, rendendo così necessario un nuovo provvedimento di proroga.
Dunque a partire da luglio 2014 – salvo imprevisti – i cittadini stranieri saranno equiparati agli italiani riguardo la possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: pertanto i cittadini immigrati potranno produrre le autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

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Pubblicato il: Mercoledì, 08 Gennaio 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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