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Autocertificazioni cittadini immigrati

09/07/2013

Spostata a gennaio 2014 la possibilità di autocertificare i documenti per i procedimenti in materia di immigrazione

Come previsto dalla circolare del ministero dell'Interno 22412 del 3 luglio 2013, solo a partire da gennaio 2014 la materia della certificazione relativa alla "disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero" ricadrà nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e pertanto sarà possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per i procedimenti disciplinati dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, ovvero il relativo regolamento di attuazione.
Infatti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 giugno 2013, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione preliminare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha spostato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza del 30 giugno 2013, previsto dall’articolo 1, comma 388, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cosidetta Legge di stabilità 2012. Quindi fino al 31 dicembre 2013, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, e comunque non nei casi in cui l'esibizione o la produzione di specifici documenti derivi da disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, o del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, ovvero il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
A partire da gennaio 2014 invece i cittadini stranieri saranno equiparati agli italiani riguardo alla possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: pertanto gli immigrati potranno produrre le autocertificazioni e sarà l'amministrazione ad acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

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Pubblicato il: Martedì, 09 Luglio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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