09/05/2012
Ecco le principali novità che riguardano i documenti rilasciati dalla pubbliche amministrazioni per gli stranieriAutocertificazione per i cittadini stranieri
Con una circolare congiunta del ministero della pubblica amministrazione e Semplificazione e del ministero dell’Interno vengono forniti chiarimenti sull'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di certificazione (art. 15 legge n. 183/2011) ai procedimenti nel settore dell’immigrazione, in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, l’attestato di idoneità abitativa e la cittadinanza.
Cosa è cambiato con la legge 183/2011?
Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Quando, invece, si tratta di fornire alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizi certificati che hanno per oggetto stati, qualità personali e fatti che possono essere recuperati dagli stessi enti richiedenti, la nuova legge stabilisce che devono essere direttamente questi ultimi a reperire d’ufficio la certificazione necessaria, senza che sia il privato ad essere obbligato a provvedervi. I cittadini possono richiedere (ed ottenere) dalla pubblica amministrazione solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, va apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Tali nuove regole si applicheranno anche ai cittadini non comunitari a partire dal primo gennaio del 2013, (in base a quanto stabilito dalla legge n. 35/2012), mentre per tutto il 2012 resta in vigore la regola secondo cui ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni potranno richiedere la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico sull’immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno).
Che cosa può autocertificare il cittadino straniero fino al 31 dicembre 2012?
Il cittadino straniero può autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione o del regolamento (art. 2 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Che cosa non può autocertificare il cittadino straniero fino al 31 dicembre 2012?
Il cittadino straniero non può autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti) tutte le volte in cui presenta una istanza inerente al proprio permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare. I certificati necessari per rinnovare il permesso di soggiorno (es. certificato di iscrizione alla scuola, certificato degli esami sostenuti nel corso di studi, certificato dello stato di famiglia) sono rilasciati dagli uffici pubblici con l’espressa dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione”.
In materia di cittadinanza si può procedere ad autocertificazione?
Sì, per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione e quindi il D.P.R. 445/2000. Potranno pertanto, in tal caso, essere presentate dai cittadini non comunitari le autocertificazioni relative ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l'amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione. Questi principi valgono già dal primo gennaio 2012.
Cosa cambia dopo il primo gennaio 2013 e che cosa resta sempre escluso dall’autocertificazione?
Dopo il primo gennaio 2013 si applica anche al cittadino straniero la disciplina prevista dalla legge 183/2011 per tutti i cittadini italiani.
1. Gli atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perché riferibili ad eventi realizzatisi all’estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non possono essere autocertificati da parte del cittadino straniero e dovranno essere dimostrati con idonea documentazione rilasciata dall’autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale.
2. Non è possibile autocertificare l’idoneità alloggiativa, necessaria per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo, poichè l'idoneità alloggiativa “rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali” e che non ha natura di certificato.