13/06/2013
La sottoscrizione del contratto di soggiorno è valevole ai fini della comunicazione obbligatoriaAssunzione lavoratori stagionali
La sottoscrizione del contratto di soggiorno è valevole ai fini della comunicazione obbligatoria e quindi da quel momento inizia il rapporto di lavoro. E’ quanto previsto da una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro in merito agli ingressi previsti dal decreto flussi stagionali 2013. La misura consente dunque al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo Sportello Unico (In Trentino presso il Cinformi) al momento della firma del contratto di soggiorno. Lo scopo è semplificare le procedure relative all’assunzione del lavoratore straniero e contrastare il crescente fenomeno dell’ingresso regolare cui però non segue l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. La correlata comunicazione obbligatoria è trasmessa automaticamente in modalità informatica ai servizi competenti secondo le modalità previste dal decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 30 ottobre 2007.
In Trentino, quindi, l’inizio del rapporto di lavoro decorre dalla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore presso il Cinformi. Per quanto riguarda la cessazione, la comunicazione dovrà essere effettuata dal datore di lavoro sempre al Centro per l’Impiego, entro cinque giorni dal termine del rapporto lavorativo. Il datore di lavoro che non fosse più interessato all’assunzione del lavoratore, per qualsiasi motivo, deve immediatamente (e comunque prima che la persona non comunitaria chieda il visto d’ingresso per l’Italia) riconsegnare il nulla osta eventualmente già ritirato in originale allo sportello del Servizio Lavoro, al fine dell’annullamento della richiesta e della conseguente comunicazione di chiusura dell’istanza al competente Consolato.
La procedura per l’ingresso del lavoratore stagionale in Trentino
I datori di lavoro che hanno ottenuto i nulla osta per l’ingresso dei lavoratori stagionali dai Paesi non comunitari previsti dal decreto stagionale 2013 devono provvedere ad avvertire il lavoratore che può recarsi all’autorità consolare italiana nel proprio Paese di provenienza per richiedere il visto di ingresso. Il lavoratore deve presentarsi all’autorità consolare munito di fotocopia del nulla osta al lavoro (speditagli dal datore di lavoro) e del passaporto. Acquisito il visto d’ingresso lo straniero può entrare in Italia.
Entrato in Italia il datore di lavoro deve consegnare i contratti di soggiorno sottoscritti e vidimati presso il Servizio Lavoro (tre copie originali) al lavoratore, il quale entro otto giorni lavorativi si deve recare presso il Centro informativo per l’immigrazione della Provincia autonoma di Trento, Cinformi (Via Zambra, 11 – Trento – 3° Piano) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
Tale sottoscrizione è necessaria ai fini della validità dell’instaurazione del rapporto di lavoro e conseguentemente del soggiorno in Italia dello straniero e assolve agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione.
Il lavoratore si deve presentare al Cinformi con la seguente documentazione:
• Tre originali del contratto di soggiorno sottoscritti dal datore di lavoro;
• Nulla osta al lavoro in fotocopia;
• Passaporto (fotocopia delle pagine non bianche)
• 1 marca da bollo da 14,62 euro
Lo stesso giorno la persona deve recarsi presso un ufficio postale abilitato per spedire la busta con la richiesta di permesso di soggiorno alla Questura di Trento. Lo sportello postale rilascia una ricevuta che abilita lo straniero a soggiornare liberamente sul territorio nazionale e a iniziare l’attività lavorativa.