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Assunzione lavoratori dall’estero

01/07/2013

Prima si deve verificare presso il centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale

I datori di lavoro che intendono assumere una persona straniera residente all’estero, nell'ambito dei decreti flussi stabiliti dal Governo, dovranno prima verificare presso il centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale da impiegare nelle mansioni richieste. E’ quanto prevede il comma 7, articolo 9, del decreto legge n. 79 del 28 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno. La norma, contenuta nel pacchetto varato dal Consiglio dei ministri di mercoledì scorso, ha infatti modificato il comma 2 dell’articolo 22 del Testo unico immigrazione che ora recita:
“Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare, previa verifica presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero in quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.”
Il comma 8 dell’articolo 9 del decreto legge nr. 29 prevede inoltre che per l’ingresso del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia venga emanato un decreto dal ministero del Lavoro d’accordo con ministero dell’Interno e quello degli Esteri ogni tre anni entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio.

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Pubblicato il: Lunedì, 01 Luglio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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