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Assegno regionale al nucleo familiare

16/06/2013

La disposizione della legge regionale del Trentino Alto Adige che prevede i 5 anni di residenza è inconstituzionale

La Corte costituzionale ha bocciato con la sentenza nr. 133 depositata il 7 giugno scorso come illegittima una disposizione contenuta nella legge della regione Trentino Alto Adige che riguarda l'erogazione dell’assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati. Si tratta dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2011, novellando l’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005, che modifica i requisiti necessari per ottenere l’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata, con particolare riguardo alla condizione della residenza del richiedente nella Regione. Come precisato dal comma 4-bis dell’art. 3 della legge regionale n. 1 del 2005, l’assegno in questione è istituto allo scopo di integrare, nell’ambito delle competenze della Regione, le provvidenze previste dalla legislazione statale in materia previdenziale e di istituire forme di tutela e di sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L’entità dell’assegno – che spetta a un solo richiedente per ogni nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti con regolamento regionale varia in funzione della composizione di detto nucleo (presenza o meno di entrambi i genitori, numero dei figli ed equiparati, presenza o meno di figli o equiparati disabili) che, predisponendo misure nel campo della famiglia e della previdenza sociale, introduce una distinzione tra cittadini italiani e non comunitari ai fini dell’erogazione dell’assegno al nucleo familiare per figli ed equiparati, richiedendo ai primi la semplice residenza nella regione, ai secondi la residenza in regione da almeno cinque anni.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha già in più occasioni ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza, norme legislative regionali o provinciali che subordinavano il riconoscimento di determinate prestazioni assistenziali, nei confronti dei soli stranieri, alla residenza nella Regione o nella Provincia autonoma per un certo periodo minimo di tempo. Secondo la Corte, “non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale 'da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni'”.
Quindi la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole 'da almeno cinque anni'.

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Pubblicato il: Lunedì, 17 Giugno 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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