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Asilo, nuove disposizioni UE

27/11/2013

La nuova disciplina sarà applicata da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca

Il primo gennaio 2014 entrerà in vigore il regolamento (UE) n. 604/2013, il cosiddetto Dublino III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare le domande di protezione internazionale presentate da cittadini di un paese terzo o da un apolide. Il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 giugno 2013, abroga il Regolamento (CE) 343/2003, detto Dublino II, modificando alcune delle disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro UE competente all’esame della domanda di protezione internazionale e le modalità e le tempistiche ad esso correlate. La nuova disciplina sarà applicata dal 1° gennaio 2014 da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca.
Il nuovo regolamento persegue l’obiettivo di impedire che nessuno Stato si dichiari competente all’esame della domanda di protezione internazionale, privando in tal modo il rifugiato del fondamentale diritto di accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscimento di tale status.
Tra le novità più rilevanti va annoverata la definizione di “familiari” (il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi) e del rappresentante del minore non accompagnato. Viene inoltre prevista l’ipotesi di trattenimento del richiedente per pericolo di fuga, l'esperibilità di un ricorso contro una decisione di trasferimento, anche se non automaticamente dotato di efficacia sospensiva; termini più stringenti sono indicati per la procedura di presa in carico e per la richiesta di ripresa in carico. Lo scambio di informazioni sanitarie è previsto a tutela dei richiedenti (art.32), per i quali è introdotto il diritto di avere informazioni in ordine alla propria posizione nell’ambito della procedura di protezione. Il nucleo fondamentale del nuovo regolamento è costituito dai “criteri per determinare lo Stato membro competente” indicati al Capo III secondo una rigorosa gerarchia che tiene conto della variegata vulnerabilità dei destinatari, con particolare attenzione per i minori non accompagnati.

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Pubblicato il: Mercoledì, 27 Novembre 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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