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Approvata alla camera la regolarizzazione

27/07/2009

L'articolo di legge che prevede la "regolarizzazione selettiva" ovvero la "emersione del lavoro domestico in nero", è stato approvato con voto di fiducia della Camera venerdì scorso (24/07/2009).

Perché diventi legge deve essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, il Senato. Ecco cosa prevede in sintesi il testo di legge per la regolarizzazione.

CHI PUO' REGOLARIZZARE Datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del Permesso di soggiorno Ce (o Carta di soggiorno) che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli all'assistenza familiare.

CHE LAVORO PUO' ESSERE REGOLARIZZATO Può essere regolarizzata la persona che svolge attività di assistenza per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

QUANDO SI PUO' REGOLARIZZARE I datori di lavoro possono dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro: a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo; b) allo sportello unico per l'immigrazione per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione presentata con modalità informatiche.

QUANTO COSTA LA REGOLARIZZAZIONE La dichiarazione di emersione (regolarizzazione) è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE La dichiarazione di emersione (regolarizzazione) è presentata, con modalità informatiche e contiene, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto (occupato almeno da tre mesi prima del 30 giugno 2009); f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro.

PRATICHE IN ESSERE SU QUOTE 2007 E 2008 La dichiarazione di emersione (regolarizzazione) determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato sulle quote 2007 e 2008 non ancora evase.

QUANTE PERSONE SI POSSONO REGOLARIZZARE La regolarizzare è limitata per ciascun nucleo familiare ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

SOSPESE LE ESPULSIONI DURANTE LA REGOLARIZZAZIONE E' probabile che la legge che prevede la regolarizzazione entri in vigore entro l'8 agosto 2009 data in cui entra in vigore la legge n. 94/2009 in materia di sicurezza che prevede un inasprimento delle sanzioni sugli ingressi clandestini e sui soggiorni irregolari. Infatti, la legge sulla regolarizzazione prevede che siano sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di assistenza familiare per le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

NON AMMESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE Non possono essere ammessi alla procedura di emersione (regolarizzazione) i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunziata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

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Pubblicato il: Lunedì, 17 Agosto 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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