17/02/2014
In Trentino sono stati 518 gli stranieri che hanno firmato l’accordo di integrazioneAccordo integrazione, prime verifiche
Il 10 marzo 2014 scadrà il biennio di durata dei primi accordi di integrazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore della normativa. Sarà compito dello Sportello unico per l’immigrazione (in Trentino il Commissariato del Governo) avviare la procedura di verifica circa l’adempimento degli accordi sottoscritti. Con la circolare 824 del 10 febbraio 2014, il ministero dell’Interno ha fornito una serie di indicazioni operative agli Sportelli unici immigrazione per la verifica. Nella circolare si sottolinea che la verifica non deve avvenire nei casi di sottoscrittori dell’Accordo di integrazione in possesso di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per famigliare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché nei casi di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Riguardo, invece, gli accordi da verificare, lo Sportello deve comunicare allo straniero un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo l’avvio della fase di verifica, invitandolo a produrre la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento dei crediti e, nei caso di figli minori in Italia, la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
In provincia di Trento sono state 518 le persone che sono entrate dopo il 10 marzo 2012, delle quali 254 devono sottoporsi alla verifica dell’adempimento dell’accordo, mentre i restanti 264 sono esenti in quanto in possesso di un permesso di soggiorno per motivi sopra citati.
Accordo di integrazione
L’“Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato”, regolamentato con Il decreto n. 179 del 14 settembre 2011 del Presidente della Repubblica, prevede per lo straniero un percorso formativo di due anni per l’acquisizione della conoscenza di base della lingua italiana, dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia. Accettando l'accordo, inoltre, lo straniero è obbligato a rispettare i principi della Carta dei valori istituita con decreto del ministro dell'Interno nel 2007. Sedici sono i crediti iniziali. Possono essere incrementati attraverso l'acquisizione percorsi di formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al Servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto d'affitto o di acquisto di un immobile, volontariato. Ma possono essere anche decurtati, ad esempio, a causa di una condanna penale anche non definitiva, in caso di misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari.
Se a un mese dal termine del biennio sono stati raggiunti i 30 crediti, l'accordo viene considerato adempiuto. Se, invece, i crediti sono superiori a 16 e inferiori a 30, l'accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere i 30 crediti. Infine, se sono pari o inferiori a zero, scatta l'espulsione.
La norma riguarda tutti gli stranieri dai 16 anni di età in su, entrati in Italia per la prima volta, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno.
Sono esonerati coloro che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
L’Accordo, previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è stato introdotto con la legge 94 del 2009.