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Accordo di integrazione

14/11/2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina l’accordo

Il decreto n. 179 del 14 settembre 2011 del Presidente della Repubblica che contiene il regolamento che disciplina l’Accordo di integrazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2011. Le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione, previsto dal cosiddetto Testo unico sull'immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina poi i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l'accordo è soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Il regolamento si applica alla persona straniera di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti. L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

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Pubblicato il: Lunedì, 14 Novembre 2011 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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