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“Accordo di integrazione”, ulteriori chiarimenti

06/10/2015

L'Accordo è un “patto” fra lo Stato e il cittadino non UE regolarmente soggiornante fondato su reciproci impegni

Con una circolare emanata il 30 settembre 2015, il ministero dell’Interno fornisce nuovi chiarimenti sulla fase conclusiva delle procedure di verifica dell’“Accordo di integrazione”. I chiarimenti riguardano, in particolare, il caso in cui alla scadenza biennale dell’accordo i crediti raggiunti dallo straniero non siano sufficienti all’adempimento o non sia stato possibile procedere alla verifica dei previsti requisiti (conoscenza italiano livello A2, cultura civica livello sufficiente, frequenza scolastica dei figli minori) con conseguente proroga annuale dell’accordo.
Nella circolare si spiega che allo scadere dell’anno di proroga, se le condizioni di inadempimento persistono, le Prefetture procedono alla definitiva chiusura dell’Accordo per inadempimento parziale. Si specifica inoltre che l’inadempimento relativo all’obbligo di istruzione da parte dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati e comporta la risoluzione dell’Accordo per inadempimento, fatta salva la prova di essersi adoperati per garantire l'adempimento.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri che hanno volontariamente lasciato il territorio prima della scadenza del permesso di soggiorno e poi hanno fatto ritorno in un momento successivo con un nuovo visto d’ingresso, la circolare precisa che all’atto di ingressi successivi al primo che comportano nuove richieste di permesso di soggiorno non dovranno prevedersi ulteriori sottoscrizioni dell’Accordo di integrazione e quest’ultimo, ove non sia stato chiuso per altri motivi, dovrà essere archiviato.

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Pubblicato il: Martedì, 06 Ottobre 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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