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Accesso al pubblico impiego

16/03/2015

Anche gli insegnanti stranieri possono accedere alle graduatorie per i supplenti in Italia

Il requisito della cittadinanza italiana e comunitaria per partecipare al bando (DM – 353/2014) per la formazione delle graduatorie triennali per le supplenze di insegnamento è stato dichiarato discriminatorio dal Tribunale di Milano. Con l’ordinanza del 4 marzo 2015 il Tribunale di Milano ha, altresì, dichiarato illegittima la clausola nel bando che prevedeva la precedenza degli italiani nelle graduatorie per le supplenze di conversazione in lingua straniera, le uniche alle quali gli stranieri erano già stati ammessi, se pure in posizione subordinata. Il Giudice ha, pertanto, ordinato la modifica del bando impugnato, nonchè la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e la conseguente riformulazione della graduatoria.
Il tribunale di Milano riporta come motivazione della decisione l’articolo 7 della legge n. 97/2013 che, modificando l’articolo 38 del D.lgs. n. 165/2001, ha introdotto un’importante apertura per l’accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Ai sensi della nuova normativa, possono partecipare ai concorsi pubblici non solo i cittadini italiani e comunitari, ma anche gli stranieri. L’apertura non riguarda tuttavia tutti i cittadini non comunitari, ma solo i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di protezione internazionale e i famigliari extra UE di cittadini comunitari, titolari dei diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. A tali categorie devono aggiungersi, come evidenziano anche i giudici del Tribunale di Milano, i titolari di Carta Blu UE ( articolo 12 della direttiva 2009/50/CE ) e i famigliari non comunitari di cittadini italiani (articolo 23 del D.lgs. n. 30/2007). Secondo la normativa, restano in ogni caso riservati ai soli cittadini italiani i posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ex. magistrati, militari).
Non c'è pertanto alcuna ragione - affermano i giudici - per cui l'accesso alle graduatorie, già esteso e riconosciuto ai cittadini comunitari (e quindi senza che si possano invocare le uniche ragioni di limitazione all'accesso stesso ovvero l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri) non debba essere del pari esteso e riconosciuto alle categorie di stranieri alle quali la legge riconosce il diritto di accedere ai posti nelle pubbliche amministrazioni.

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Pubblicato il: Martedì, 17 Marzo 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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