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3 miliardi di euro di contributi pensionistici non riscossi dai migranti

06/10/2015

Oltre il 20% dei cittadini stranieri che hanno versato i contributi non riceve alcuna pensione

Nelle casse dell'Inps ci sono 3 miliardi di euro di contributi pensionistici non riscossi. Sono stati versati da quasi 200mila stranieri, nati prima del 1949, con oltre 66 anni e 3 mesi, che hanno versato i contributi ma che non hanno mai ricevuto (loro o i superstiti) dall’Inps alcuna prestazione previdenziale. Il dato emerge dal rapporto “Worldwide” dell'Istituto nazionale di previdenza sociale sulle pensioni all'estero, presentato recentemente.
Il fenomeno dei contributi non riscossi si chiama “social free riding” e riguarda i migranti che dopo aver lavorato e versato i contributi in Italia tornano nel Paese d'origine senza poter farsi liquidare le pensioni dall'Inps. Il “social free riding” in Italia, per i nati prima del 1949, riguarda esattamente 198.430 stranieri su 927.448, ovvero il 21% degli stranieri che hanno raggiunto l'età pensionabile.
Ma cosa genera questo fenomeno? La normativa in materia previdenziale afferma che il lavoratore straniero tornato in patria, assunto prima del 1°gennaio 1996, per ottenere una prestazione pensionistica deve raggiungere, oltre ai requisiti anagrafici, anche i requisiti assicurativi e contributivi richiesti per la generalità dei lavoratori (ovvero 20 anni). Molti lavoratori stranieri, pur avendo versato anche somme significative, non hanno tutti i requisiti per beneficiare della prestazione pensionistica. A questa categoria di lavoratori si devono quindi i 3 miliardi di euro di contributi pensionistici non riscossi.
Diverse le cose per il lavoratore straniero assunto dal 1°gennaio 1996 che può beneficiare, in caso di rimpatrio, di una pensione di vecchiaia (con esclusione della pensione anticipata) al compimento dell'età di 66 anni (più i mesi di adeguamento alla speranza di vita), anche in deroga ai minimi contributivi (dunque, anche se ha meno di 20 anni di contribuzione e se la pensione erogata risulterà inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale).

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Pubblicato il: Martedì, 06 Ottobre 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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