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Legalizzazioni

Che cos'è la legalizzazione e chi la effettua, la legalizzazione in Italia, l'asseverazione, l’apostille, l'autocertificazione.

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Che cos'è la legalizzazione e chi la effettua

La procedura di legalizzazione ad opera del consolato italiano del paese di origine, prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 33 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (Nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), serve ad attribuire validità secondo la legge italiana ad un certificato straniero. Il documento deve essere tradotto da un interprete accreditato dal consolato italiano e successivamente controllato dall’autorità consolare italiana, la quale verifica che esso sia stato formalizzato nel rispetto della legge del paese di origine. Si tratta di un procedimento particolarmente complesso poiché non ha soltanto lo scopo di assicurare la conformità della traduzione e la verifica del certificato, ma anche di verificare se esso sia stato rilasciato nel rispetto della legislazione locale e se il funzionario che lo firma è abilitato, dal momento che in Italia nessuno potrebbe verificare se un documento proveniente da un ufficio straniero sia effettivamente valido. Inoltre, è spesso necessario richiedere la preventiva convalida da parte di un’altra autorità del paese straniero, che di norma è il Ministero degli Esteri.

Qual è la durata dei documenti

I documenti prodotti all'estero, da far valere in Italia, hanno una diversa durata a seconda della tipologia. Infatti, ai sensi dell'art. 41 del DPR 445/2000 (validità dei certificati) i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (quali, ad esempio, i certificati di nascita) hanno validità illimitata, mentre le restanti certificazioni (ad esempio i certificati di matrimonio, i certificati penali, etc.) hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio, sempre che disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

L'autocertificazione

  • L'autocertificazione è però consentita ai cittadini stranieri solo limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

L'asseverazione

  • Questa procedura consiste nell'attestazione ufficiale (giuramento) da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

L'apostille

  • Prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

La legalizzazione in Italia

  • La legalizzazione del documento può altresì essere effettuata dal consolato del paese straniero operante in Italia.

Pubblicato il: Giovedì, 18 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Sabato, 12 Gennaio 2019

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