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Vittime di tratta, tutelati anche i comunitari

18/01/2007

Il governo italiano ha concesso anche ai cittadini comunitari la possibilità di usufruire di programmi di protezione sociale dell’articolo 18...

Il governo italiano ha concesso anche ai cittadini comunitari la possibilità di usufruire di programmi di protezione sociale dell’articolo 18. Lo prevede l’articolo 6, comma 4 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 approvato dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre 2006. La decisione del governo è motivata in particolare dall’elevata percentuale di vittime di condotte di trafficking provenienti da Bulgaria e Romania. Si è voluto quindi consentire la loro partecipazione ai programmi di protezione sociale, anche se per la presenza nel territorio italiano non vi è più necessità di permesso di soggiorno. Infatti, oltre il 30% degli stranieri già ammessi a programmi di protezione sociale per effetto del citato articolo 18 proviene dalla Romania. Inoltre, per utilizzare prassi collaudate e non disperdere esperienze acquisite, la struttura dell'articolo 18 non va modificata.

Il testo dell’articolo del Decreto Legge L’articolo stabilisce concretamente che “al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell’Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo”.

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Pubblicato il: Venerdì, 07 Settembre 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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