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Uscita e reingresso con la ricevuta postale

12/01/2009

Dal 31 gennaio prossimo non sarà più possibile transitare nei Paesi Schengen attraverso le frontiere terrestri, marittime e aeree con la ricevuta postale.

Dal 31 gennaio prossimo non sarà più possibile transitare nei Paesi Schengen attraverso le frontiere terrestri, marittime e aeree, per coloro che tornano a casa con la ricevuta postale di rinnovo del permesso di soggiorno, salvo disposizioni (auspicabili) contrarie dell'ultima ora. La circolare del ministero dell’Interno emanata l’estate scorsa stabiliva, infatti, che il transito (solo) dai paesi Schengen è concesso nel periodo dal primo agosto 2008 al 31 gennaio 2009 agli immigrati in possesso della ricevuta postale di rinnovo del permesso. In ogni caso dopo il 31 gennaio 2009 si potrà comunque uscire e rientrare in Italia con la ricevuta postale di rinnovo del permesso di soggiorno, senza però transitare nei Paesi Schengen. Anche per coloro che attendono il rilascio del primo permesso potranno continuare a uscire ed entrare con la sola ricevuta, senza transitare nei paesi Schengen. Non consentire il transito nei paesi Schengen o limitarne la circolazione nelle more del rinnovo del titolo di soggiorno, riduce la possibilità di scelta dei mezzi di trasporto per gli immigrati che intendono tornare nei loro paesi di origine o semplicemente fare turismo in un paese europeo. E' bene ricordare che ad oggi la direttiva del ministero dell'Interno consente solo il transito e non il soggiorno nei paesi Schengen. In molti casi l'impossibilità di viaggiare nei paesi Schengen non consente ad alcuni stranieri (trasportatori, universitari, ricercatori, professori, per citarne alcuni) di svolgere il loro lavoro. Insomma, considerati i tempi medi di rilascio dei permessi di soggiorno (mediamente 6/8 mesi nella migliore delle ipotesi) risulta spesso che per alcuni mesi gli stranieri non possano esercitare appieno i loro diritti perché il permesso non è ancora rinnovato o rilasciato. Rispettare i propri doveri presuppone anche poter esercitare i propri diritti.

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Pubblicato il: Giovedì, 02 Luglio 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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