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Trentino “arancione”, il vademecum

06/04/2021

Ecco cosa prevede l'ordinanza firmata il 6 aprile dal presidente della Provincia

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Dal 6 aprile 2021 il Trentino è tornato in zona arancione e sono tornate dunque a valere le regole già definite dal Dpcm del 2 marzo e dal Decreto legge 1 aprile, numero 44. È quanto prevede l'ordinanza provinciale numero 69, firmata dal presidente Maurizio Fugatti, che avrà validità fino al 30 aprile 2021, salvo nuove disposizioni che potrebbero intervenire in conseguenza dell'evoluzione epidemiologica. Rispetto alla zona Rossa, è più facile spostarsi: lo si può fare liberamente entro il territorio del proprio Comune; resta però il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Gli spostamenti verso altri Comuni sono possibili solo per motivi di lavoro o di necessità ad eccezione di quanti abitano in un Comune fino a 6000 abitanti che possono uscire per qualsiasi motivo entro 30 km. Le scuole tornano in presenza fino alla terza media, per le superiori solo al 50%.

Le regole in dettaglio:

Spostamenti
Dalle 22 alle 5 del mattino successivo non è possibile uscire di casa ed effettuare spostamenti se non per motivi di lavoro o di necessità. Si può uscire dal proprio comune, dalle 5 alle 22, solo per motivi di lavoro o di necessità. È possibile recarsi in un comune contiguo, compreso il capoluogo di Provincia, se all’interno del proprio comune vi siano attività o servizi sospesi. Tale possibilità di scelta vale anche per motivi di convenienza economica. Nei comuni fino a 6000 abitanti si può uscire dai confini comunali per qualsiasi motivo per una distanza non superiore a 30 km, intesi come percorso, con esclusione degli spostamenti verso il capoluogo di Provincia.

Uso della mascherina
È obbligatorio indossarla nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e all’aperto se non ci sono le condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi. Non è obbligatoria all’aperto per chi svolge attività sportiva e per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili.

Scuola
Per le scuole dell'infanzia, elementari e medie le lezioni si tengono in presenza. Per le scuole superiori la didattica in presenza è al 50%, il restante 50% viene effettuato a distanza.

Bar e ristorazione
Per i bar è consentita la modalità d’asporto fino alle ore 18.00. Per la ristorazione è consentita la modalità d’asporto fino alle 22.00. È fatto divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Il servizio di consegna a domicilio è possibile in qualsiasi orario.

Commercio al dettaglio
I negozi al dettaglio restano aperti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Nei giorni prefestivi e festivi restano chiusi i negozi presenti nei centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Attività sportiva
È consentita l’attività sportiva individuale all’aperto, possibilmente presso parchi pubblici o aree periferiche, nel rispetto della distanza minima di 2 metri. Non si può svolgere attività sportiva all'interno dei centri storici delle città. Ci si può spostare dal proprio comune, utilizzando anche mezzi di trasporto pubblici o privati, entro 30 km, intesi come percorso, per andare a svolgere attività sportiva individuale.

Trasporto pubblico
Sui trasporti pubblici locali è consentito il 50% della capienza massima prevista. Permane l'obbligo di indossare la mascherina, anche per i bambini fra i 3 e i 6 anni di età.

VADEMECUM

Ordinanza n. 69 del presidente della Provincia autonoma di Trento

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Pubblicato il: Martedì, 06 Aprile 2021

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