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Test italiano, nuove regole

06/02/2014

Chi non supererà il test o chi sarà assente dovrà aspettare tre mesi per una nuova prenotazione

In caso di assenza ingiustificata alla sessione del test di conoscenza della lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), l’interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto svolgersi il test. L'unica giustificazione per l’assenza saranno i motivi di salute, certificati dal medico di base o da un medico dell’Azienda sanitaria locale. Detto certificato dovrà essere presentato il giorno fissato per il test indicato nella convocazione alla Commissione, incaricata dello svolgimento del test presso CTP (Centri territoriali permanenti per l’istruzione e l’educazione in età adulta). La Commissione nel trasmettere l’esito dei test di quella sessione alla Prefettura dovrà trascrivere “assente giustificato”. In mancanza del certificato medico scriverà “assente ingiustificato” e in questo caso il sistema informatico bloccherà automaticamente una nuova richiesta di prenotazione del test prima della scadenza dei 90 giorni a tutti coloro i quali risulteranno assenti ingiustificati. Rimane comunque la possibilità di richiedere alla prefettura, prima della data fissata per il test, lo spostamento della sessione in caso di impedimento.
Dovrà aspettare 90 giorni per la richiesta di una nuova prenotazione per sostenere il test di italiano anche chi parteciperà al test senza superarlo. Le novità riguardanti le procedure per sostenere il test di italiano per ottenere il permesso CE, ai sensi del decreto ministeriale 04 giugno 2010, saranno in vigore dall’11 febbraio 2014 e sono contenute nella circolare n. 716 emanata dal ministero dell’Interno il 3 febbraio 2014. Nella circolare il Viminale spiega come, sulla base di un monitoraggio delle richieste degli anni precedenti, risulti un aumento sostanziale delle richieste “non proporzionato al numero degli aventi diritto”. Ciò deriverebbe dal fatto che i candidati risultano più volte assenti alla convocazione per lo svolgimento del test, oppure non lo superano ripresentando più volte la richiesta in successione temporale ravvicinata.
Allo stesso tempo nella circolare si ricorda che “nell’ipotesi di assenza ingiustificata o test non superato, gli stranieri che abbiano già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo vedranno rigettata l’istanza. E’ opportuno quindi – si afferma nella circolare – presentare la domanda solo dopo aver verificato attraverso il test il possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana, che sarà sicuramente più completa in prossimità del completamento del quinquennio di regolare soggiorno necessario per richiedere il permesso CE (ex carta di soggiorno)”.
Secondo il ministero dell’Interno a volte i candidati al test sono difficilmente rintracciabili e non sanno nemmeno della convocazione alla prova. Per rimediare a questo inconveniente il Viminale rende obbligatoria la compilazione del campo indirizzo mail nel modulo di prenotazione online.

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Pubblicato il: Giovedì, 06 Febbraio 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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