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Stranieri nati in Italia, cittadinanza a 18 anni

22/08/2013

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge che contiene le misure per la cittadinanza al compimento di 18 anni

Le norme che riguardano il procedimento d’acquisto della cittadinanza per i giovani immigrati nati in Italia sono diventate definitive con la legge di conversione del decreto n. 69/2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 agosto 2013. L’articolo 33, riguardante la cittadinanza, stabilisce che “ai fini di cui all’art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori ed agli uffici della Pubblica amministrazione ed egli può dimostrare i requisiti con il possesso di ogni altra documentazione”. Inoltre, lo stesso articolo precisa che “gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Articolo 33:
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta
all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto
può essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante “Nuove norme sulla cittadinanza, pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38.:
"Art. 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data."

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Pubblicato il: Giovedì, 22 Agosto 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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