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Spostamenti da e per l’estero vietati fino al 2/6/2020 salvo eccezioni

21/05/2020

Ecco cosa prevede il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

“Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.”
Lo afferma il comma 4 dell’art. 1 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16/5/2020.
“Resta in ogni caso consentito – afferma inoltre il decreto-legge – il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.”

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in Gazzetta Ufficiale

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Pubblicato il: Giovedì, 21 Maggio 2020

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