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Sposarsi in Italia

27/07/2011

La norma che limita il matrimonio della persona immigrata irregolare è incostituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato recentemente incostituzionale la norma del pacchetto sicurezza che condiziona il matrimonio dello straniero in Italia alla regolarità del suo soggiorno. Si tratta dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (le disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile nei casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Il parere della Corte Costituzionale arriva in merito a un rinvio promosso dal Tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, “il diritto a contrarre matrimonio costituisce un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. In particolare, la Corte Costituzionale precisa che il matrimonio costituisce espressione della libertà e dell’autonomia della persona ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati dall’universalità. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale.
Il giudice pertanto conclude che la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”, quale la revoca del permesso di soggiorno nei casi in cui al matrimonio non segua l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio non sia nata prole.

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Pubblicato il: Mercoledì, 27 Luglio 2011 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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