Vai menu di sezione

Scuola, decreto-legge del Governo

25/09/2026

Le novità nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato (24/9/2026) un decreto-legge che introduce misure urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per il completamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’integrazione degli studenti stranieri e in materia di formazione superiore e ricerca.

Per promuovere l’integrazione degli studenti stranieri, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028 le classi prime sono formate in modo da assicurarne un’equilibrata composizione. Nella scuola primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non possono superare il 30 per cento degli alunni di ciascuna classe prima. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado lo stesso limite vale per gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico nazionale per almeno tre anni. Quando le iscrizioni non consentono il rispetto del limite, gli uffici scolastici di ambito territoriale adottano le misure organizzative per un’equilibrata distribuzione tra istituzioni scolastiche limitrofe, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio. Sono inoltre previste risorse per attività extracurricolari di potenziamento delle competenze di base nella lingua italiana.

Per rafforzare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo, le scuole segnalano ai servizi sociali i casi in cui le difficoltà linguistiche dei genitori stranieri impediscono un’efficace collaborazione tra scuola e famiglia. I servizi sociali possono prevedere per i genitori la frequenza gratuita di corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, finalizzati al conseguimento almeno del livello A2. In caso di mancata partecipazione, previa diffida e salvi i casi di esenzione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. È inoltre vietato partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto o con modalità che impediscano il riconoscimento, salvo specifiche ragioni sanitarie, debitamente certificate, o ragioni inerenti alle attività didattiche o formative.

Sito del Governo italiano

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Venerdì, 25 Settembre 2026 - Ultima modifica: Lunedì, 28 Settembre 2026

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto