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Riforma del sistema di asilo

05/10/2015

In vigore le nuove norme sull’accoglienza e le nuove procedure in materia di asilo

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo passa da tre a sei mesi di validità e la ricevuta attestante la richiesta di protezione internazionale è valida come permesso di soggiorno temporaneo. Questo tipo di permesso consente inoltre di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla domanda di protezione internazionale. Il termine, in precedenza, era di sei mesi. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo resta tuttavia non convertibile in un permesso per lavoro.
Sono alcune delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, entrato in vigore il 30 settembre 2015. Il decreto è parte integrante della seconda fase di realizzazione del Sistema unico europeo di asilo che mira a definire all’interno dell’Unione Europea norme comuni e non più norme minime, al fine di progredire verso una procedura comune di asilo e uno status uniforme.
Il decreto prevede, fra l’altro, anche che il richiedente protezione internazionale debba comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza da riportare nella domanda di protezione internazionale senza l’obbligo di presentare documentazione in merito.
In merito alle cause che giustificano il trattenimento per un massimo di 12 mesi dei richiedenti, il nuovo decreto aggiunge a quelle già previste dal d. lgs. n. 25/2008 l’ipotesi del “rischio di fuga” nelle more della decisione della domanda in presenza di alcune circostanze particolari (ovvero quelle normativamente già individuate per il trattenimento ai fini dell’espulsione).
Si specifica che al momento dell’ingresso in un centro di identificazione ed espulsione è fornita informazione allo straniero sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale e che al richiedente trattenuto nei medesimi centri vengono fornite tutte le informazioni utili, con la consegna di un opuscolo redatto a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

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Pubblicato il: Lunedì, 05 Ottobre 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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