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Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato

27/02/2008

Il provvedimento disciplina le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale...

Il provvedimento disciplina le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. Si tratta del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , pubblicato recentemente sulla gazzetta ufficiale che dà attuazione alla direttiva 2005/85/CE sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 3 marzo 2008. Nel corso della procedura, i richiedenti sono autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda. La domanda di protezione internazionale non può essere respinta, nè esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati. Tali informazioni vengono elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal ministero degli Affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. I richiedenti vengono informati sulla procedura da seguire, sui diritti e doveri durante il procedimento e sui tempi e mezzi a disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame. Spetta infatti alla Commissione nazionale redigere un opuscolo informativo, che sarà consegnato ai richiedenti all'atto della domanda, che illustra: le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale; i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione competente in materia di asilo. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione della Commissione territoriale. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, fissate nel numero massimo di dieci, assumono la denominazione di “Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale” e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno. Alla Commissione nazionale per il diritto di asilo spettano le competenze in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il ministero degli Affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

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Pubblicato il: Martedì, 05 Agosto 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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