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Richiesta permesso UE

30/07/2014

A deciderlo è una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal diritto dell’Unione, ovvero il permesso UE (ex carta di soggiorno), i cittadini non comunitari devono aver personalmente soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda. I familiari di un soggiornante di lungo periodo non possono essere esentati da tale condizione. E’ quanto afferma una sentenza emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La sentenza è stata pronunciata in merito a una domanda di chiarimento da parte del Tribunale di Verona chiamato ad esprimersi sulla richiesta di annullamento di un rigetto del rilascio del permesso UE per un famigliare di un cittadino non UE che soggiornava regolarmente in Italia solo da due anni.
La Corte ricorda anzitutto che, conformemente alla lettera della direttiva 2003/190/Ce, gli Stati membri riservano lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda e che tale status è subordinato alla prova che il richiedente disponga di risorse sufficienti nonché di un’assicurazione malattia. La Corte ricorda peraltro che l’armonizzazione delle condizioni per l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia tra gli Stati membri. Di conseguenza, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conferisce, in linea di principio, al suo titolare il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso lo status di soggiornante di lungo periodo.
La direttiva 2003/190/Ce consente peraltro agli Stati membri di rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva. Nondimeno, essa sottolinea peraltro che, secondo il testo stesso della direttiva, i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non costituiscono permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva e non conferiscono il diritto di soggiorno negli altri Stati membri. In risposta alla seconda questione, la Corte dichiara quindi che il diritto dell’Unione non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a un familiare.

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Pubblicato il: Mercoledì, 30 Luglio 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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