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Ricerca scientifica, ingresso più facile

11/02/2008

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 il decreto legislativo n.17 del 9 gennaio 2008 che entrerà in vigore il 21 febbraio 2008...

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 il decreto legislativo n.17 del 9 gennaio 2008 che entrerà in vigore il 21 febbraio 2008. Il decreto dà attuazione alla direttiva europea 2005/71/CE sull’ammissione di cittadini non comunitari a fini di ricerca scientifica e definisce le condizioni d’ingresso e soggiorno dei ricercatori. In particolare, il decreto modifica alcuni passaggi del Testo unico sull'immigrazione, introducendo un nuovo articolo (il 27 ter) che definisce le condizioni d’ingresso e soggiorno dei ricercatori, al di fuori della programmazione delle quote annuali. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi al di fuori delle quote è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso a programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito. Il cittadino straniero viene selezionato da un istituto di ricerca iscritto in un apposito elenco tenuto dal ministero dell’Università e della ricerca. Il ricercatore e l’istituto di ricerca devono stipulare una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca - certificati con una copia autenticata del titolo di studio - ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi famigliari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione nell’elenco del ministero dell’Università e della ricerca e di copia autentica della convenzione di accoglienza verrà presentata dall'istituto di ricerca allo Sportello unico per l'immigrazione (per il Trentino il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento). Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione e rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica dovrà essere richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consentirà lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno viene rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. Il ricongiungimento familiare viene consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno e ai famigliari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. Il permesso per ricerca scientifica può poi essere rilasciato anche a quei ricercatori che già si trovano regolarmente in Italia con un documento di soggiorno di qualsiasi altro tipo (esclusi quelli per richiesta di asilo politico o protezione umanitaria). Chi rientra in questa situazione non ha bisogno del visto d’ingresso, ma può limitarsi a chiedere il nulla osta allo Sportello unico (Servizio lavoro per il Trentino). I ricercatori titolari del permesso di soggiorno possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. Lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non viene richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta è sostituito da una comunicazione allo Sportello unico, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

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Pubblicato il: Lunedì, 04 Agosto 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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