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Revoca dell'assegno sociale

19/06/2008

L’Inps ha fornito delle indicazioni operative ai propri uffici territoriali per l’erogazione dell’assegno sociale a persone straniere o comunitarie.

L’Inps ha fornito delle indicazioni operative ai propri uffici territoriali per l’erogazione dell’assegno sociale a persone straniere o comunitarie. In particolare la direzione centrale dell’Inps chiarisce che la "residenza effettiva, al pari del requisito economico e il possesso di un idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale”. Ciò significa che, “salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell’interessato, gli uffici Inps dovranno procedere alla sospensione dell’assistenza in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale gli uffici Inps, previa verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio”. “Saranno gli stessi uffici Inps - continua il messaggio della direzione centrale - a fare le opportune verifiche quando vengono a conoscenza di fatti o situazioni che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile in Italia quali, ad esempio, la riscossione non periodica dell’importo dell’assegno sociale. In ogni caso - prosegue la nota - le verifiche verranno effettuate periodicamente nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale”.

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Pubblicato il: Lunedì, 18 Agosto 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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