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“Regolarizzazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

27/07/2012

Chi ha occupato in nero lavoratori stranieri potrà regolarizzarsi tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012 ed entrerà in vigore il prossimo 9 agosto il decreto che contiene (all'articolo 5) le disposizioni per la “regolarizzazione” dei lavoratori immigrati attualmente impiegati in nero in Italia. Il decreto in questione (16 luglio 2012, n. 109) recepisce la direttiva 2009/52/CE del Parlamento e del Consiglio europeo che inasprisce le sanzioni penali e amministrative per quei datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini di Paesi terzi. In caso di “grave sfruttamento” è prevista anche la possibilità della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari agli immigrati che denunciano lo sfruttamento.
Tornando all'emersione da lavoro nero (contenuta nel decreto), della questione si parla ormai da settimane. Nei giorni scorsi dalle pagine de “Il Sole 24 Ore” era arrivata una prima conferma autorevole da parte del ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi, intervistato dal quotidiano di Confindustria. Quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ricalca nella sostanza ciò che il ministro aveva annunciato parlando di quello che aveva definito un “ravvedimento operoso”.

La “regolarizzazione” in sintesi (art. 5 D.Lgs.16 luglio 2012, n. 109)
I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (9 agosto 2012) occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione (in Trentino il Servizio lavoro della Provincia). La dichiarazione va presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità che verranno comunicate in tempo utile dai ministeri competenti. La presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. La dichiarazione di emersione va presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

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Pubblicato il: Venerdì, 27 Luglio 2012 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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