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Registrazione nascita figlio all'anagrafe

11/08/2009

Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di un figlio di immigrato non richiedono la presentazione di documenti di soggiorno in quanto le dichiarazioni vengono rese nell'interesse pubblico.

Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) di un figlio di immigrato non richiedono la presentazione di documenti di soggiorno in quanto le dichiarazioni vengono rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. Lo chiarisce il ministero dell’Interno con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, con cui vengono fornite alcune indicazioni operative in materia di anagrafe e di stato civile sulle novità introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza Pubblica”. Con la stessa circolare, si evidenzia che i documenti di soggiorno non vengono richiesti al momento dell’iscrizione per lo svolgimento di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, o per accedere alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie. E’ necessario però esibire i documenti di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

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Pubblicato il: Lunedì, 17 Agosto 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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