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Permesso per attesa occupazione

29/08/2007

Se il rapporto di lavoro non viene formalizzato, dopo l’ingresso in Italia lo straniero può richiedere un permesso per attesa occupazione…

Se il rapporto di lavoro non viene formalizzato, dopo l’ingresso in Italia lo straniero può richiedere un permesso per attesa occupazione. Nel dettaglio, il cittadino straniero giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro e che non riesce a formalizzare il rapporto occupazionale per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Lo comunica il ministero dell’Interno con una circolare emessa il 20 agosto 2007. Per il rilascio del permesso per attesa occupazione, lo straniero dovrà allegare alla domanda una apposita dichiarazione firmata dal responsabile dello Sportello unico dell’immigrazione (nel caso del Trentino dal responsabile del Servizio lavoro della Provincia autonoma), dalla quale risulti la mancata disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione. Il problema della mancata assunzione dello straniero appena giunto in Italia con un visto di ingresso per lavoro ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2007, limitatamente però alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’attività dell’azienda.

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Pubblicato il: Mercoledì, 29 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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