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Permessi di soggiorno stagionali, chiarimenti dal ministero

27/04/2015

Una nota del ministero del Lavoro chiarisce che bisogna aver lavorato per almeno tre mesi

Il lavoratore stagionale non comunitario potrà convertire il proprio permesso di soggiorno stagionale in un permesso per lavoro subordinato al primo ingresso in Italia se ha svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a tre mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione (in Trentino dal Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento). Tale condizione sarà verificata d’ufficio da parte della DTL (direzione territoriale del Lavoro) tramite il riscontro sia della comunicazione obbligatoria di assunzione che dei relativi pagamenti contributivi agli enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Inoltre, è necessario che le condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato siano valutate congrue dalla Direzione territoriale del lavoro in rapporto alla capacità economica del richiedente.
Sono queste dunque le condizioni per la domanda di conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal lavoratore stagionale al primo anno di ingresso in Italia nell’ambito delle 4.050 quote riservate dall’ultimo decreto flussi. La nota del ministero del Lavoro si aggiunge alle indicazioni fornite con le circolari del 22 dicembre 2014 e del 24 marzo 2015 riguardanti la procedura di conversione delle quote previste dal decreto flussi dell’11 dicembre 2014.

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Pubblicato il: Lunedì, 27 Aprile 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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