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Permessi di soggiorno per studio

12/09/2013

Le modifiche entreranno in vigore con l’adeguamento del regolamento di attuazione del testo unico immigrazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre scorso il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, che riguarda le misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Il decreto prevede, tra l’altro, che “la durata del permesso di soggiorno degli studenti stranieri è allineata a quella del loro corso di studi o di formazione, nel rispetto della disciplina vigente sulle certificazioni degli studi e dei corsi formativi”.
In sostanza l’articolo 9 del decreto modifica l’art. 5, comma 3, lettera c) del testo unico immigrazione nel senso che il permesso di soggiorno per studio (ora non superiore ad un anno) non potrà avere una durata inferiore “al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto”.
Nell’articolo 9 del decreto legge pubblicato nella G.U. si precisa inoltre che “entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento”.

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Pubblicato il: Venerdì, 13 Settembre 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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