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Nuove quote d’ingresso per tirocini e corsi di formazione

04/08/2020

Previste dal Decreto di programmazione triennale 2020-2022

7.500 nuove quote di ingresso disponibili per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7.500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento. Sono queste le nuove quote di ingresso previste per il triennio 2020/2022 dal Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio. Ne dà notizia il portale interministeriale Integrazione Migranti .
Si tratta, come da alcuni anni ormai, di una programmazione triennale e quindi le quote potranno essere utilizzate tra il 2020 e il 2022. Tale programmazione, si legge nelle premesse del Decreto, avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso e le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, saranno convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano.

Cosa prevede il Decreto
Il Decreto del 9 luglio prevede che per il triennio 2020/2022 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;

Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Si ricorda che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all'estero, la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'art. 27, lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione e dall'art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal Decreto appena pubblicato.

Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2020

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Pubblicato il: Martedì, 04 Agosto 2020

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