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No al ricorso di quote per romeni e bulgari

02/01/2007

Una circolare congiunta ministero dell'Interno e ministero della Solidarietà sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, recante disposizioni...

Una circolare congiunta ministero dell'Interno e ministero della Solidarietà sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla libera circolazione e l'accesso al mercato del lavoro a partire dal 1° gennaio 2007 dei cittadini romeni e bulgari, stabilisce che per i citati cittadini non si applicano più le disposizione del D. Lgs. 286/1998 (testo unico sul'immigrazione) ma trovano applicazione le disposizione del DPR n. 54/2002 (soggiorno cittadini Unione europea). Ciò significa che bulgari e romeni possono entrare liberamente in Italia e potranno se in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 54/2002 chiedere alle Questure la Carta di soggiorno per comunitari, direttamente o tramite le Poste. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 54/2002 romeni e bulgari non possono essere espulsi se non per ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Pertanto, la circolare chiarisce che gli effetti delle espulsioni per ragioni diverse da quelle sopra definite, si intendono cessati dal primo gennaio 2007. Relativamente al primo accesso al mercato del lavoro italiano dei cittadini bulgari e romeni, la citata circolare informa che il Governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio di un anno, prima di liberalizzare totalmente il lavoro subordinato. Sono esclusi da questa limitazione i seguenti settori: del lavoro dirigenziale e altamente qualificato, di quello agricolo e turistico-alberghiero, del lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico. E' ugualmente prevista l'apertura immediata per il settore del lavoro stagionale. L'ingresso dei lavoratori autonomi è comunque libero, come pure la circolazione per motivi diversi dal lavoro. Per quanto riguarda i settori lavorativi diversi da quelli sopra menzionati le amministrazioni competenti adottano un procedura semplificata per rilasciare il Nulla osta al lavoro (il governo ha ritenuto di non fare ricorso a quote numeriche) allo scopo di monitorare l'accesso al mercato del lavoro locale. Sono naturalmente esclusi da queste procedure i cittadini romeni e bulgari che già sono in possesso di un titolo di soggiorno che consente loro di essere occupati per motivi diversi dal lavoro stagionale. Pertanto, il datore di lavoro presenta domanda su apposito modulo (vedi per sportelli unici), da spedire all'ufficio competente territorialmente tramite raccomanda a/r, se si tratta di romeno o bulgaro al primo accesso al mercato del lavoro e per settori diversi da quelli sopra indicati. Per la Provincia autonoma di Trento la domanda va inoltrata su apposito modulo al Servizio lavoro Via Gilli n. 4 - 38100 Trento tramite Poste. Ottenuto il Nulla osta si potrà presentare domanda di Carta di soggiorno alla Questura di Trento tramite gli uffici della Provincia (Cinformi e Sportelli periferici) o gli sportelli postali.

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Pubblicato il: Venerdì, 07 Settembre 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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