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Modifiche ai ricongiungimenti familiari

04/02/2008

Le Commissioni di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole allo "Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5"

Le Commissioni di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole allo "Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. In particolare la Camera ha fornito le seguenti osservazioni affinché il Governo valuti l'opportunità di apportare modifiche allo schema esaminato:
"1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, lettera d), precisare che le eventuali spese mediche ed assistenziali per i genitori ultrasessantacinquenni di cui si chiede il ricongiungimento gravano sullo straniero richiedente e che questi è quindi tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali spese;
2) modificare l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel senso di escludere meccanismi di silenzio-assenso per la decisione delle richieste di ricongiungimento familiare, nel contempo elevando ad almeno sei mesi il termine entro il quale le amministrazioni preposte sono tenute a comunicare la decisione in merito alla richiesta;
3) all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato testo unico elevare l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità, stabilendo il principio che per ciascun membro della famiglia (compreso lo straniero richiedente) deve essere disponibile una somma pari almeno all'importo dell'assegno sociale;
4) verificare se la normativa in materia di ricongiungimenti consenta di fatto, in elusione del dettato normativo, il ricongiungimento in Italia delle famiglie poligamiche attraverso più richieste di ricongiungimento successive (del padre per i figli e dei figli per le madri), in tal caso adottando le opportune misure affinché ciò sia impedito;
5) riferirsi al decreto legislativo n. 5 del 2007, al fine di far emergere (come avviene nel titolo del provvedimento) la natura correttiva e integrativa dell'intervento di modifica dell'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione, come appunto novellato dal citato decreto n. 5."
Il parere favorevole con osservazioni della Commissione del Senato sullo schema di decreto legislativo di modifica delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare è il seguente:
"La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, invitando il Governo ad adoperarsi affinché gli uffici assicurino che il trattamento delle informazioni genetiche avvenga con modalità rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, che la loro conservazione sia solo temporanea e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento, nel caso in cui l’organo competente si avvalga della collaborazione di soggetti esterni. Osserva che, in ogni caso, deve essere garantito e tutelato il diritto alla privacy, in ossequio al suo fondamento costituzionale e alla disciplina comunitaria di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sottolinea, infine, l’opportunità che il Governo adotti quanto prima specifici provvedimenti per definire una normativa di dettaglio con specifico riferimento alle modalità di effettuazione degli esami genetici."
E' facoltà del Governo recepire le osservazioni del Parlamento altrimenti il decreto legislativo verrà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale così come originariamente approvato dal Consiglio dei ministri. Ricordiamo che lo schema di decreto elaborato dal Governo Berlusconi di modifica della disciplina relativa al diritto al ricongiungimento familiare per gli stranieri prevede che il coniuge del quale si chiede il ricongiungimento non debba essere separato e debba avere più di diciotto anni. Sono inoltre previsti requisiti più stringenti per considerare a carico dello straniero il figlio maggiorenne e il genitore. In mancanza di documentazione rilasciata dall'autorità competente circa il possesso dello stato che da diritto al ricongiungimento è concessa all'interessato la facoltà di provare tale qualità in base all'esame del DNA.

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Pubblicato il: Lunedì, 18 Agosto 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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