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Misure europee per le espulsioni via aerea

16/01/2007

In determinati casi il transito per via aerea non è richiesto né autorizzato. In particolare, questo avviene se il cittadino espulso...

In determinati casi il transito per via aerea non è richiesto né autorizzato. In particolare, questo avviene se il cittadino espulso corre il rischio di subire nel paese di destinazione o di transito trattamenti inumani, torture o pena di morte. Ovvero rischia la vita o la libertà a causa della razza, religione, nazionalità, etnia o convinzioni politiche. E’ quanto prevede un decreto legislativo approvato recentemente dal Consiglio dei ministri. Il decreto, che recepisce una direttiva europea, definisce le misure comuni per l’esecuzione di espulsioni per via aerea di stranieri destinati a paesi terzi che, in assenza di voli diretti, debbano effettuare transito in aeroporti situati in un altro stato membro dell’Unione. Il decreto prevede tra l’altro anche la comunicazione preventiva delle coordinate di viaggio allo stato membro destinatario della richiesta e i casi in cui il transito può essere rifiutato. La Direzione centrale per l’Immigrazione e la polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S. è l’autorità competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito. Vengono previste misure di sostegno che devono essere assicurate dallo stato richiedente il transito; tra queste il vitto, l’alloggio, le cure mediche urgenti ed essenziali, nonché l’obbligo di riammettere sul proprio territorio lo straniero, qualora le operazioni di transito non siano andate a buon fine.

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Pubblicato il: Venerdì, 07 Settembre 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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