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Maggiori costi per il permesso

01/02/2012

Dal 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il decreto che prevede il contributo per il permesso di soggiorno

Come previsto dalla legge n. 94 del 2009 dal 30 gennaio 2012 è entrato in vigore il decreto 6 ottobre 2011 del ministero dell'economia e delle finanze relativo "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno".

IMPORTI DOVUTI
La misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è stata determinata come segue:
a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 286 del 1998.
Oltre al nuovo importo da pagare, è dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico".
CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dall'obbligo di contribuzione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 286 del 1998;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n. 286 del 1998;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
DESTINAZIONE CONTRIBUTO
Il 50% del contributo versato verrà utilizzato dal ministero dell'Interno per cosituire un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza.
Il restante contributo verrà destinato per l'ordine pubblico, per lo sportello unico e per l'attuazione del Regolamento di integrazione.

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Pubblicato il: Martedì, 03 Gennaio 2012 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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