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Lavoro stagionale in trentino

22/05/2007

Ottenuto il visto di ingresso dall’autorità consolare italiana nel Paese di provenienza, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale il lavoratore straniero si dovrà recare al CINFORMI di Via Zambra n. 11 a TRENTO...

Ottenuto il visto di ingresso dall’autorità consolare italiana nel Paese di provenienza, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale il lavoratore straniero si dovrà recare al CINFORMI di Via Zambra n. 11 a TRENTO, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, per la richiesta del permesso di soggiorno e per l’eventuale ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale.

Il lavoratore si deve presentare con:

  • tre originali del contratto di soggiorno vidimati dal Servizio Lavoro e sottoscritti dal datore di lavoro;
  • fotocopia del passaporto (originale in visione);

inoltre, se alloggiati in appartamento consegnare

  • certificato idoneità alloggiativa o ricevuta richiesta rilascio idoneità alloggiativa unitamente alla dichiarazione di assenso del proprietario dell’alloggio nel caso in cui il proprietario sia diverso dal datore di lavoro allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante;

se alloggiati presso strutture alberghiere consegnare

  • dichiarazione di ospitalità presso la struttura alberghiera unitamente alla fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Dopo essere stati al Cinformi è necessario spedire alla Questura di Trento attraverso gli uffici postali abilitati la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno con apposto la marca da bollo da euro 14,62, pagando alle Poste 30 euro per la pratica. Se il soggiorno è superiore a 90 giorni è necessario versare al ministero dell'economia e delle finanze il costo per il permesso di soggiorno elettronico attraverso un bollettino postale di euro 27,50.

Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla direttiva del ministro dell’Interno del 20/02/2007, nelle more della consegna del rilascio del permesso di soggiorno il lavoratore straniero può essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio qualora:

  • abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno al Cinformi entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale;
  • abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso il Cinformi;
  • sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dal Cinformi;
  • sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.
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Pubblicato il: Venerdì, 31 Agosto 2007 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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