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Laureati stranieri in Italia

26/08/2013

Lo prevede una norma della legge di conversione del decreto lavoro pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

I giovani stranieri che conseguono una laurea triennale o specialistica in Italia alla scadenza del loro permesso di soggiorno per studio possono iscriversi per un anno nelle liste di disoccupazione e quindi richiedere il rinnovo del permesso per attesa occupazione. Secondo il Testo unico per l’immigrazione, sinora potevano iscriversi nelle liste di disoccupazione solo le persone straniere in possesso di un diploma di dottorato o di master di secondo livello. Ad introdurre questa possibilità anche per gli stranieri laureati in Italia è una delle modifiche riportate con la conversione del decreto legge del 28 giugno 2013, n.76, recante i primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. Si tratta della Legge 9 agosto 2013, n. 99 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto scorso ed entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
In dettaglio, l’art.8-bis della legge n. 99 del 9 agosto scorso afferma che "all'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: 'master universitario di secondo livello' sono inserite le seguenti: 'ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica'; al comma 9, le parole: 'della legge' sono sostituite dalle seguenti: 'del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge'".
Dunque, l’art. 22, comma 11-bis del Testo unico per l’immigrazione diventa "lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, 'ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica', alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

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Pubblicato il: Martedì, 27 Agosto 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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