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Iscrizione anagrafica richiedenti asilo

29/05/2017

I chiarimenti sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale sono contenuti nella circolare del 18 maggio 2017 del ministero dell’Interno

E’ obbligo del responsabile della convivenza di una struttura temporanea che ospita richiedenti protezione internazionale dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Inoltre, la comunicazione del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto. E’ quanto chiarisce la circolare n. 5 del 18 maggio 2017 del ministero dell’Interno relativa all'articolo 8 del DL 13/2017, convertito nella legge 46/2017 "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale". La norma citata ha introdotto l'art. 5-bis nel d.lgs. 142/2015, che al comma 1 prevede che "l'istituto della convivenza anagrafica, di cui all'art. 5 del regolamento anagrafico (DPR 223/1989) possa essere applicato sia nella ipotesi in cui l'interessato sia ospitato nei centri di prima accoglienza, che nei casi in cui esso sia ospitato nelle strutture temporanee ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sempre che non sia registrato individualmente in anagrafe".

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Pubblicato il: Martedì, 30 Maggio 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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