10/09/2014
Lo scopo è promuovere un’applicazione uniforme delle linee guida a livello nazionaleIngresso in Italia per tirocini
Sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le linee guida per l’ingresso dall’estero dei cittadini stranieri interessati a svolgere tirocini in Italia. A tal scopo è necessario ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell’ambito di un determinato contingente, triennalmente stabilito con un decreto interministeriale (attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti). L’Accordo stipulato in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel fornire la cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, escludeva espressamente dal suo ambito di applicazione “i tirocini per soggetti non comunitari promossi all’interno delle quote di ingresso”. Per far fronte alle criticità che tale esclusione ha provocato, le nuove linee guida sono dedicate ai tirocini rivolti a persone straniere residenti all'estero e sono in particolare dirette a precisare l’ambito di applicazione delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e di quelle regionali (rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini in senso stretto) ed a promuovere un’applicazione uniforme dell’istituto a livello nazionale.
Sono esclusi dall’oggetto delle linee guida i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea già regolarmente soggiornanti in Italia, per i quali si applicano integralmente le normative regionali vigenti in materia di tirocini. Le linee guida appena approvate dovranno essere recepite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle proprie normative entro sei mesi dalla data dell’accordo. Le disposizioni regionali attuative delle linee guida del 2013 continueranno quindi a rappresentare la disciplina di riferimento, quale normativa applicabile anche ai tirocini per persone straniere residenti all’estero nel caso in cui una determinata questione non sia già stata espressamente disciplinata dalla normativa regionale in accordo alle linee guida.
Nel documento vengono precisate questioni importanti quali:
la definizione dei possibili destinatari dei tirocini, ovvero le persone straniere residenti all’estero che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati;
la durata: il tirocinio per persone straniere residenti all’estero deve di regola avere una durata minima di almeno tre mesi e non può essere superiore a dodici mesi, comprese eventuali proroghe. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;
gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante. In aggiunta agli obblighi ordinari, il soggetto ospitante ha anche quello di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto. Le spese di vitto e alloggio non possono venire comprese nell’indennità di partecipazione stabilita nelle normative regionali a favore del tirocinante, dovendo venire calcolate a parte;
la tipologia dei tirocini attivabili. A favore delle persone straniere residenti all’estero possono venire attivati tirocini “funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale”. La sussistenza di tale requisito va accertata dai competenti uffici regionali o provinciali in sede di istruttoria per l’apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine, nel progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata. L’attestazione di frequenza all’estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il “completamento di un percorso di formazione professionale”, da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia;
i moduli formativi obbligatori. Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante per lo meno finalizzate: alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta; all'acquisizione di competenze relative all’organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
Nelle linee guida viene, inoltre, chiarita tutta la procedura per l’apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio e la documentazione necessaria per ottenere il visto di ingresso. Particolare attenzione viene dedicata, infine, anche all’attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sui tirocini attivati, al fine di prevenire e contrastare gli abusi nell’utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio, favorendo i controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni fra i soggetti competenti, a favore della “qualità” e della regolarità dei tirocini.