Vai menu di sezione

Indennità COVID-19 per lavoratori domestici

25/05/2020

Attivo il servizio per la presentazione delle domande

Dal 25 maggio 2020 è attivo il servizio per la presentazione delle domande per l'indennità COVID-19 per i lavoratori domestici. Sul sito dell'Inps, dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.
La misura straordinaria di sostegno – ricorda il portale interministeriale Integrazione Migranti – è stata introdotta dall'articolo 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
L'indennità destinata ai lavoratori domestici (LD), prevista per i mesi di aprile e maggio, è pari a 500 euro per ciascun mese, da erogarsi in unica soluzione. La domanda può essere presentata direttamente sul sito dell'Inps oppure rivolgendosi al Contact Center (al numero 803 164 - gratuito da rete fissa - oppure 06 164 164 da rete mobile) o ai patronati.

Chi può chiedere l'indennità
L'indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;

- i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da INPS, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico;

- la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal Datore di Lavoro entro la predetta data;

- che non sono titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

- che non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;

- che non sono percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19.

In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (ad esempio Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), l'indennità è riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili a integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC.

Come compilare la domanda
Per compilare la domanda serve il codice IBAN, intestato al richiedente, sul quale avverrà l'accredito dell'importo dovuto in caso di esito positivo dell’istruttoria. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale. Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale, è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia. Una volta presentata la domanda, usando le funzioni presenti nel menù di sinistra, sarà possibile:

- ristampare la ricevuta

- monitorare lo stato della lavorazione della pratica

- variare i dati per l'accredito del pagamento

Vai al sito dell’INPS

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Lunedì, 25 Maggio 2020 - Ultima modifica: Venerdì, 29 Maggio 2020

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto